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Nell’ambito di procedimenti introitati per questioni relative alle obbligazioni pecuniarie è necessario prestare attenzione alla caratteristica della portabilità nonchè al profilo oggettivo del cd. forum destinatae solutionis al fine di non incappare in scomode eccezioni di rito sulla competenza territoriale del Giudice adito.
Vincente è stata, infatti, l’eccezione di incompetenza sollevata dalla nostra difesa avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari per il mancato adempimento di un’obbligazione pecuniaria sorta da un contratto sottoscritto nel comune del debitore, fuori dalla regione Puglia.
La disciplina è incardinata sul principio generale del “domicilio del creditore” ex art. 1182, comma 3 per cui “L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.”
È fondamentale però tenere conto della criptica eccezione prevista al comma 4 dello stesso articolo: “Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”
Ma quali sono gli altri casi?
La lettera del comma 4 nonché un’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale (SS. UU. Sent. n. 17989/2016) restringono l’ambito applicativo delle obbligazioni pecuniarie dette, appunto, portabili a quelle pretese creditorie aventi la caratteristica essenziale della liquidità.
La Suprema Corte ha chiarito che liquida è una somma risultante da un titolo senza che sia necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. Nel caso in cui questa risulti indirettamente dal titolo che ne indichi i criteri per determinarla, che questi criteri siano stringenti, cioè tali che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una e una soltanto.
Per questi motivi, qualora l’obbligazione sia “illiquida” (per esempio, non ancora determinata dalle parti o dal giudice e la liquidazione richieda indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico), non potendosi ritenersi portabile dovrà essere adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi del comma quarto, art. 1182 c.c., e, pertanto, il Foro competente per territorio sarà quello in cui si trova il domicilio del debitore.