RECESSO DALLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS E FONDO DI GARANZIA MCC

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Pregevole e meritevole di nota è il nostro ultimo successo ottenuto con la sentenza n. 306/2025 emessa in data 07.03.2025 dalla Corte di Appello di Bari (Pres. Dott. Labellarte, Cons. Dott. Guaglione, G.A. Rel. Avv. Mele) con cui è stato accolto l’appello e quindi l’originaria opposizione, promossa dallo Studio Legale Mancarella, ad una cartella esattoriale emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione su ruolo rinveniente da crediti da finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di Garanzia della Mediocredito Centrale ex L. n. 662/1996.

La citata sentenza ha affrontato questioni giuridiche di assoluta novità, in un contesto normativo frammentario e poco approfondito, quale il rapporto tra la natura privatistica del vincolo fideiussorio e quella pubblicistica della disciplina dettata dalla L. 662/1996, a sostegno delle piccole e medie imprese.

Il caso: l’imprenditore assistito dallo Studio Legale Mancarella aveva prestato, nel maggio 2011, fideiussione omnibus a tempo indeterminato, fino a concorrenza di euro 110.000,00, nei confronti di un Istituto di credito, a garanzia delle obbligazioni rivenienti dalla propria società.

Successivamente la Banca aveva concesso alla s.r.l. due linee di credito entro il limite di € 80.000,00 che erano state garantite dal Fondo della Mediocredito Centrale ex L. n. 662/1996 sino ad un importo dell’80%.

Per vicende societarie il socio/fideiussore cedeva le proprie quote sociali a terzi e manifestava in banca il proprio formale recesso dalla succitata fideiussione. Al momento della comunicazione del recesso non vi era alcuna esposizione debitoria della società garantita.

Tuttavia a distanza di una decina di mesi dal recesso da parte del nostro assistito, la nuova compagine societaria e di gestione aziendale generava un debito in c/c di oltre 85.000, euro. La Banca quindi intimava anche al vecchio fideiussore il pagamento di detta somma, a cui seguivano le ferme contestazioni di questa difesa.

Nonostante ciò l’Istituto di credito escuteva il Fondo di Garanzia della MedioCredito Centrale, la quale – nella veste di asserito creditore in surroga ex art. 1203 c.c. – richiedeva al nostro assistito il pagamento della somma di euro 60.000,00 circa (pari all’80% dell’originaria debitoria bancaria) in virtù della suddetta fideiussione omnibus.

Non curante delle documentate contestazioni mosse, M.C.C. emetteva a carico dell’imprenditore (ex fideiussore) un ruolo esattoriale e successivamente Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava la cartella di pagamento poi opposta giudizialmente.

La Corte di Appello di Bari ha riformato l’ingiusta sentenza di primo grado – con cui veniva rigetta l’opposizione spiegata da questa difesa – analizzando attentamente l’ineccepibile riscontro probatorio documentale offerto dallo Studio Legale Mancarella ed applicando in maniera puntuale i principi cardini del nostro ordinamento civilistico, in coordinato con la normativa speciale di cui alla citata L. 662/1996.

È stata riconosciuta infatti la piena idoneità del recesso dalla fideiussione ad escludere l’obbligo di garanzia assunto, con la stessa fideiussione, anche per le eventuali future obbligazioni garantite da Fondo di Garanzia ex l. L 662/1996.

            Allo stesso tempo è stata censurata la clausola della lettera di fideiussione omnibus, a tempo indeterminato, con la quale si preveda, da un lato, la facoltà per il garante di recedere, ma allo stesso tempo, si imponga allo stesso fideiussore di rimanere obbligato con la società, debitrice principale, anche per le obbligazioni maturate successivamente al recesso.

A tal proposito è stato giustamente ribadito che: “la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che le singole disposizioni che fanno applicazione del principio della recedibilità con riguardo a specifici contratti tipici a tempo indeterminato […] sono espressione di un principio generale dell’ordinamento rispondente all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio (cfr. Cass. 6427/1998). […] “il ricorso allo strumento del recesso ad nutum, per assicurare la temporaneità del vincolo negoziale nei contratti, anche atipici, a tempo indeterminato (o a termine eccessivamente protratto) risponde….anche ad una non eludibile esigenza di conformazione del contratto a buona fede che si impone nella fase esecutiva in virtù del disposto dell’art. 1375 c.c. (Cass. n. 14865/2001, Cass. n. 8360/1990), e, per via stessa d’integrazione del contratto, in ragione della riconducibilità della clausola di buona fede al dovere costituzionale di solidarietà, operante… anche all’interno del rapporto negoziale e con forza di norma inderogabile, immediatamente e direttamente precettiva (cfr. Cass. nn. 3775/1994 e 10511/1999)”.

Parimenti la Corte di Appello di Bari ha censurato l’ulteriore tesi interpretativa offerta dalle controparti rimarcando che: La circostanza che le aperture di credito così concesse avessero durata determinata non consente di ritenere esteso il detto termine di durata anche alla fideiussione omnibus in precedenza rilasciata dall’odierno appellante a tempo indeterminato, atteso che, a tal fine, sarebbe stato necessario il rilascio di una nuova fideiussione che garantisse in modo specifico le linee di credito in questione, per tutta la loro durata; cosa che, nella specie, non è avvenuta”.

Infine, ancor più pregevole è la statuizione della Corte d’Appello di Bari con cui è stata censurata categoricamente la tesi del Giudice di prime cure secondo cui: “la natura pubblicistica della disciplina dettata a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) dalla L. 662/1996, renderebbe inopponibile al Fondo di Garanzia, previsto dall’art. 2, comma 100, lettera a) della suddetta legge, le vicende relative al rapporto tra il fideiussore e l’Istituto di credito ed in specie, nel caso in esame, la dedotta non operatività del vincolo fideiussorio in conseguenza del recesso del fideiussore, stante anche, la mancata comunicazione dello stesso, al momento in cui fu manifestato, all’Ente Gestore del Fondo”.

Come è noto, la normativa di cui alla L. n. 662/1996, come integrata dall’art. 2 del D.M. 20.6.2005 n. 18456 prevede: “che il Fondo di Garanzia, per il tramite dell’Ente che lo gestisce, una volta effettuato il pagamento della perdita subita dal soggetto finanziatore, acquisisce, ex art. 1203 c.c., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”, ma bene ha fatto la Corte barese a statuire, a chiare lettere, che – “a parte il privilegio riconosciuto al credito del Fondo di Garanzia ed alla peculiarità della procedura attraverso il quale lo stesso, per il tramite del suo Gestore, può procedere al suo recupero coattivo – per il resto, la posizione del Fondo non differisce da quella del soggetto garantito, al quale si surroga ex lege, con la conseguenza che il debitore può opporre nei suoi confronti tutte le eccezioni opponibili al creditore originario in ordine all’esistenza e alla entità del debito.

Legittimamente e fondatamente l’odierno appellante poteva, quindi, opporre a MCC, non solo alla Banca […], l’intervenuto recesso dalla prestata fideiussione e la conseguente insussistenza dell’obbligo di pagamento delle somme liquidate dal Fondo alla Banca finanziatrice, in quanto insorto successivamente al recesso”.

            Siamo fieri di questa innovativa pronuncia e del conseguente importante successo ottenuto a tutela del nostro assistito.

                                                                                               Avv. Antonio Mancarella