Conto corrente: è onere della Banca provare in giudizio l’eventuale pattuizione di tassi ultralegali

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Segnaliamo la recentissima sentenza della Corte d’Appello di Bari, n. 504 del 17.03.2021 (relatore estensore dott. Giuseppe Dibisceglia) che – accogliendo quanto dedotto dallo Studio Legale Mancarella – ha ribadito, in maniera puntuale ed autorevole, il principio cardine del nostro Ordinamento in tema di riparto dell’onere probatorio.

La Corte ha rigettato i motivi di impugnazione dell’istituto bancario appellante ribadendo che: “la società attrice, attraverso la produzione degli estratti conto e attraverso le risultanze della consulenza tecnico contabile, assolto l’onere di provare l’illegittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla banca a rapporto di conto corrente ordinario numero […] e ai rapporti dei conti anticipi nn. [….] dalla società attrice nel 1993. Qualora la banca avesse voluto confutare ciò che risulta dalla produzione documentale prodotta dall’attrice, avrebbe avuto l’onere di dimostrare essa stessa la conclusione per iscritto di un accordo relativo al tasso di interesse ultra legale e di un accordo scritto relativo alla commissione di massimo scoperto e alle altre spese praticate”.

Dunque, viene categoricamente sconfessata la tesi difensiva della banca che – dopo aver per anni applicato arbitrariamente le cosiddette condizioni “uso piazza”, in spregio ai dettati imperativi di cui agli articoli 117 TUB e 1284 c.c. – cerca, in sede processuale, di addebitare alla parte attrice-correntista l’onere di esibire un documento contrattuale in realtà mai esistito (una vera e propria prova diabolica).

Allo stesso tempo la Corte di Appello di Bari, con la citata sentenza, ha censurato l’ulteriore tesi difensiva sostenuta dall’istituto bancario secondo cui occorrerebbe produrre in atti “tutti” gli estratti conti (dall’accensione sino ad estinzione del conto) per rendere ammissibili le domande di accertamento del saldo contabile e/o di ripetizione di indebito.

In realtà: Resta ferma per il correntista la possibilità di ottenere la rielaborazione parziale del conto partendo dal saldo intermedio indicato nel più remoto degli estratti conto inviati dalla banca, del quale l’attore in ripetizione non contesta le risultanze, sempre che produca in giudizio tutti gli estratti conto e i conti scalari successivi a quel saldo, senza soluzione di continuità e fino alla chiusura del conto (Come da sentenze di questa sezione seconda della corte di appello di Bari nn. 426/2018, 1490/2017, 289/2015)”.

Come evidenziato nei propri scritti difensivi dallo Studio Legale Mancarella, troppo spesso, in questi ultimi anni, le difese dei vari istituti bancari convenuti in giudizio hanno tentato – anche in evidente violazione e dettato normativo dell’art 2697 c.c. – di offrire un’interpretazione distorta di quanto pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in argomento (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 11543 del 02.05.2019; Sent. n. 500 del 11.01.2017; Ord. n. 4372/2018; Ord. n. 12845/2018).