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L’obbligo di fornire informazioni dettagliate sui titoli da acquistare permane anche se l’ordinante è un risparmiatore esperto.
La Cassazione, con sentenza n. 10112 depositata oggi, 16.04.2021, condanna la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa a pagare a titolo di risarcimento 165mila euro ad un proprio cliente per inadempimento degli obblighi informativi
“Non merita pertanto censura la sentenza impugnata (ndr. della Corte di Appello di Bari) nella parte in cui ha ritenuto che l’ampia esperienza maturata dall’attore in materia di investimenti finanziari, desumibile dalla frequenza, dalla tipologia e dall’importo delle operazioni precedentemente compiute, e l’elevato profilo di rischio emergente dai criteri adottati per orientare le proprie scelte d’investimento, non dispensassero la Banca dall’obbligo di acquisire tutte le informazioni relative ai titoli ordinati, che risultassero necessarie per apprezzarne le caratteristiche e l’andamento sul mercato, e di trasmetterle al cliente, in modo tale da consentirgli di valutare l’opportunità e a convenienza delle operazioni d’acquisto”.
Peraltro, la circostanza che il cliente-investitore abbia un’elevata propensione al rischio, “qualifica in modo peculiare gli obblighi informativi dell’intermediario, nel senso che l’esperienza dell’investitore e le scelte da lui compiute in precedenza devono orientare l’individuazione delle informazioni da fornire, indirizzandola verso quelle riguardanti le caratteristiche specifiche e non generalmente o facilmente accessibili del prodotto: ciò anche in considerazione del fatto che quanto più elevato è il rischio dell’investimento, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite, dovendosi verificare se le decisioni d’investimento adottate dal cliente si siano fondate su una effettiva consapevolezza dei rischi conoscibili del prodotto”.