Il Giudice dell’Esecuzione Mobiliare di Trani, con provvedimento del 22.06.2023, ha revocato il provvedimento di sospensione dell’opposizione ex art. 615 cpc, spiegata contro la società nostra assistita, per carenza dei presupposti di legge necessari a sospenderla.
Nello specifico la società assistita dallo Studio Mancarella, a seguito di una pronuncia di merito dello stesso Tribunale di Trani, risultava parzialmente vincitrice, venendo riconosciuto alla stessa, da un lato, un credito di oltre 108.000,00 euro e, dall’altro, una posizione debitoria nei confronti dello stesso noto istituto di credito.
L’Avv. Antonio Mancarella ha proposto appello parziale della pronuncia di primo grado, impugnando la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto la società debitrice nei confronti dell’Istituto di credito convenuto, contestando l’esistenza del credito.
La scelta strategica è stata quella di proporre impugnazione l’ultimo giorno utile ex lege in base al cd. termine lungo (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza) per la proposizione dell’appello.
In questo modo, prestando acquiescenza per i capi della sentenza con cui il Giudice di primo grado riconosceva il credito in capo alla società assistita dallo Studio Legale Mancarella, si formava sugli stessi giudicato sostanziale al fine di cristallizzare incontrovertibilmente la posizione creditoria della società, da un lato, e contestare l’asserita posizione debitoria in secondo grado, dall’altro.
Si agiva, pertanto, con l’esecuzione forzata delle somme oggetto della pronuncia di primo grado procedendo con pignoramento mobiliare presso la Filiale di Barletta della Banca soccombente.
L’istituto di credito spiegava quindi opposizione ex art. 615 cpc all’esecuzione con istanza di sospensione della stessa, ritenendo che l’avversa azione esecutiva fosse priva di fondamento stante l’asserita compensazione legale con effetto estintivo operante tra il credito posto in esecuzione e il controcredito riconosciuto nella sentenza di primo grado all’opponente, sebbene attualmente sub iudice.
La nostra difesa si è dunque imperniata sul granitico orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, senza lasciare spazio a dubbi, con la sentenza del 15 novembre 2016, n. 23225 ha statuito l’inammissibilità della compensazione giudiziale del controcredito quando lo stesso sia oggetto di giudizio innanzi ad un giudice diverso da quello adito per sentir dichiarare la compensazione delle somme.
L’eccezione di compensazione giudiziale spiegata dall’Istituto di credito opponente, infatti, è stata ritenuta del tutto destituita di fondamento in quanto il controcredito opposto in compensazione, impugnato nell’an e nel quantum innanzi alla Corte d’Appello, è sprovvisto dei requisiti richiesti dall’art. 1243 c.c., id est, certezza, esigibilità e liquidità.
All’esito dell’udienza di comparizione, infatti, l’Ill.ma Giudicante ha provveduto prontamente revocando il provvedimento di sospensione dell’esecuzione e condannando l’opponente alla rifusione in favore della nostra assistita di spese e competenze della fase cautelare del giudizio.
L’ottimo risultato ottenuto dalla vicenda processuale si è dunque sostanziato nella conservazione per il nostro cliente della propria posizione creditoria scongiurando il tentativo di un’asserita compensazione.
Qui di seguito il provvedimento del 22.06.2023