Questa settimana ci occupiamo di un argomento sempre attuale: il condono edilizio.
Il condono edilizio è lo strumento giuridico che consente di sanare le opere realizzate in contrasto con la normativa edilizia e urbanistica, senza incorrere in provvedimenti sanzionatori.
In Italia, sino ad oggi, abbiamo avuto tre condoni: il primo, con la Legge n. 47 del 1985, il secondo disposto con legge n. 724/1994 e il terzo ed ultimo, con la legge n. 326/2003.
Ma tutte le opere edilizie realizzate in difformità rispetto alla normativa di riferimento sono sanabili? La risposta è senza dubbio, no. Per esempio, non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, senza il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso (art. 32 L. 47/1985).
Ci sono, poi, degli interventi edilizi che per funzione ed entità sono comunque condonabili: si tratta degli interventi edilizi c.d. non essenziali.
Sul punto è intervenuto Il Consiglio di Stato – Sez. VII con una recentissima sentenza, n. 1492 del 1 febbraio 2025 per precisare che è consentito il condono di lavori aventi carattere di c.d. “completamento funzionale”, cioè a dire, lavori non essenziali, “tali da sussumersi nella realizzazione di un intervento di cui sia possibile riconoscere le caratteristiche tipologiche, in quanto siano presenti gli aspetti essenziali che ne individuano la funzione e ne consentono l’utilizzo. Più precisamente, tale concetto serve ad identificare il momento in cui il manufatto ha acquisito caratteristiche oggettivamente ed univocamente idonee alla nuova destinazione, anche se gli interventi di finitura non risultano ancora completati”.
Dunque, ai fini del rilascio del condono, ai sensi dell’art. 31, L. 47/1985 è necessario e sufficiente che i lavori oggetto del provvedimento amministrativo di sanatoria si inscrivano in un più ampio intervento edilizio in cui sia chiara ed inequivoca l’identità funzionale della costruzione e l’edificio abbia assunto una forma stabile nella consistenza planivolumetrica.
L’onere probatorio spetta all’interessato che intende beneficiare del condono, il quale deve dimostrare, anche con la c.d. “prova indiretta”, l’ultimazione dei lavori alla data utile per beneficiare del condono.
Avv. Sabina Grisorio